Riconfermato il 5 per mille
Dall'anno finanziario 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità (legge finanziaria 23 dicembre 2005 n.266, art. 1, comma 337.

La scelta di destinazione del 5 per mille non è in alcun modo alternativa a quella dell'8 per mille, e può costituire:
a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta dell'anno precedente, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazioni (CUD; 730; UNICO persone fisiche). E' consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente deve altresì indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille, traendo il codice fiscale stesso dagli elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate.