IVA
La presentazione "in via autonoma" (cioè in forma non unificata) del modello di dichiarazione IVA relativa all'anno 2005 (modello IVA/2006) è prevista soltanto per alcune categorie di contribuenti, quali:
- le società di capitali e gli enti soggetti ad IRES con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2005;
- le società controllanti e controllate, che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'art. 73, anche per periodi inferiori all'anno;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive tenuti a comprendere nella propria dichiarazione annuale il modulo relativo alle operazioni dei soggetti fusi, incorporati, trasformati, ecc., qualora quest'ultimi abbiano partecipato durante l'anno alla procedura della liquidazione dell'IVA di gruppo;
- i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa, per ogni periodo d'imposta fino alla chiusura delle rispettive procedure concorsuali;
- i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale tenuto a presentare la dichiarazione IVA per loro conto;
- i soggetti non residenti identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter (vedi paragrafo 2.3, lettera D); - particolari soggetti (ad es., i venditori "porta a porta"), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP;
- i soggetti risultanti da operazioni straordinarie o da altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2005, tenuti a presentare tale dichiarazione annuale per conto dei soggetti estinti a seguito della operazione intervenuta (fusione, scissione, ecc., vedi paragrafo 3.3, lett. B).