Successioni
Per i beni caduti in successione, a partire dal 26.10.2001, non è più dovuta l'imposta di successione, indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto ed i beneficiari (art. 13 L.383/01).

Dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione deve essere presentata solo nel caso in cui nell'eredità siano inclusi beni immobili siti nel territorio italiano e diritti immobiliari su questi. Il modello va riempito in un numero di copie pari a quanti sono i comuni dove sono locati gli immobili e/o i terreni più una.
Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Spetta, infatti, agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.
La dichiarazione di successione deve essere presentata, entro dodici mesi dal decesso (art. 39, comma 14-sexies, L. 326/2003), all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione era fissata l'ultima residenza del defunto.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio finanziario nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana; se quest'ultima è sconosciuta va presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "Roma 6", sito in Roma, via Canton n. 20, CAP 00144.
Spetta agli eredi richiedere, entro 30 giorni dalla registrazione della dichiarazione di successione, la voltura dei beni immobili all'Ufficio del Catasto di competenza degli stessi. Oltre i 30 giorni si applica una piccola sopratassa.